Il responsabile dell'impianto è l'occupante a qualsiasi titolo (proprietario o inquilino) dei locali da riscaldare.
Il responsabile dell'impianto risponde per legge dell'impianto termico a lui affidato e della sicurezza. La responsabilità della manutenzione degli impianti termici è affidata al proprietario, o per esso a un terzo avente determinati requisiti. Nasce così la figura del terzo responsabile, nel momento in cui un privato, un amministratore, un'azienda o comunque il proprietario dell'impianto termico non se la sente di prendersi le responsabilità relativamente al proprio impianto.

Terzo Responsabile è l'impresa o il tecnico qualificato manutentore, in possesso degli idonei requisiti per l'esercizio delle funzioni previste dal DM 37/08 (ex Legge 46/90) e dal DPR 74/13, responsabile per legge della corretta gestione dell'impianto per quanto concerne l'esercizio, la manutenzione e la sicurezza. 

Al terzo responsabile sono affidate la manutenzione e la conduzione della centrale termica e, nel caso di cattiva conduzione, i decreti attuativi della legge 10, DPR 412 e 551, prevedono sia sanzioni civili sia penali, in base alla tipologia del "problema".
 

Il terzo responsabile è un soggetto che deve essere in possesso di determinate capacità tecniche, economiche e organizzative; è unico, per quel che riguarda l'esercizio, la manutenzione ordinaria e quella straordinaria di un impianto.
Deve inoltre rispettare il periodo annuale e l'orario di esercizio e mantenere il limite della temperatura ambiente (20° C + 2° C di tolleranza).

Per quanto riguarda l'esercizio e la manutenzione degli impianti dotati di centrale termica ilresponsabile può essere:
l'amministratore (nel caso di proprietà condominiali), il proprietario dello stabile (se non esiste l'amministratore) o un terzo responsabile da essi delegato.
 
Nel caso di impianti di potenza uguale o superiore a 350 KW il terzo responsabile deve possedere ulteriori qualificazioni, quali la certificazione di qualità a norma ISO 9001.